✍️ News fiscali: da ottobre obbligo comunicazione Pec

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Segnaliamo alcune importanti novità fiscali.

Dal  1° ottobre obbligo di comunicazione della Pec

Il Decreto Semplificazioni ha introdotto novità in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese, sia per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e individuali, sia per quanto riguarda i professionisti e revisori legali.

In particolare:

  • le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale”, al momento dell’iscrizione;
  • le imprese costituite in forma di società e le imprese individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono provvedere alla comunicazione entro il 01/10/2020;
  • introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese;
  • obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale.
  • ATTENZIONE NEL CASO ABBIATE CAMBIATO LA VOSTRA PEC RICORDATE DI COMUNICARE IL NUOVO INDIRIZZO

Rivolgetevi ai vostri referenti fiscali Cna o al vostro commercialista.

Sono detraibili solo le spese tracciate: banditi i contanti nei pagamenti per le prestazioni private non convenzionate con il SSN

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% degli oneri, pena la perdita della detrazione stessa.

Il pagamento dovrà quindi avvenire esclusivamente tramite:

– versamento bancario o postale

– sistemi di pagamento previsti dall’ articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ossia:

         o carte di debito, di credito e prepagate,

         o assegni bancari e circolari

         o “altri sistemi di pagamento”.

L’obbligo di tracciabilità introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 non riguarda i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per queste casistiche, è quindi possibile continuare a pagare in contanti senza che venga meno il diritto alla detraibilità della spesa.

Sono detraibili le spese effettuate tramite app di smartphone a condizione che il pagamento sia tracciabile e che sia garantita l’identificazione del suo autore al fine di consentire eventuali controlli; il contribuente è inoltre tenuto a conservare ed esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e l’estratto del conto corrente della banca a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato;

Tax Credit sanificazione chiarimenti su certificazione della sanificazione e pulizia condizionatori

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione

In particolare:

  • Con riferimento alle attività di sanificazione […], deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19», e precisato, ulteriormente, che tale condizione «risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di Protocolli di regolamentazione vigenti». LEGGI TUTTO
  • in termini generali, l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione», così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.
    Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto. LEGGI TUTTO

Tax credit pubblicità: le modifiche introdotte per il 2020

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, per il 2020 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (istituito dall’ art. 57-bis, D.L. 50/2017) viene concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti destinatari indicati dalla norma istitutiva, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e non entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali.

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Infine, è stato incrementato per il 2020, da 60 a 85 milioni di euro, il tetto di spesa disponibile per la misura. LEGGI TUTTO

Per maggiori informazioni: 

tel 0303519511 – ✉️: contabilita@cnabrescia.it