🟢🔑Verifica Green Pass: obblighi e modalitĂ  operative

Home » Uncategorized » 🟢🔑Verifica Green Pass: obblighi e modalitĂ  operative

Da oggi, 6 agosto 2021, la Certificazione verde sarà uno strumento necessario per i cittadini che partecipano a particolari attività o fruiscono di determinati servizi.

In questo senso, la norma di legge (art. 3, D.L. n. 105/2021), prevede l’esibizione del certificato verde per poter accedere alle seguenti attività:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivitĂ  al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivitĂ  al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attivitĂ  di ristorazione;
  • AttivitĂ  di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi

 

Nomina di un incaricato alla verifica del Green Pass

Alla verifica della Certificazione verde tramite l’applicazione ufficiale sono deputati: 

  • pubblici ufficiali,
  • personale addetto ai servizi di controllo,
  • soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi,
  • i proprietari o i legittimi detentori di luoghi o locali presso cui si svolgono gli eventi, nonchĂ© i loro delegati.

 Il comma 3 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce che i soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Per quanto riguarda i luoghi privati soggetti all’obbligo di esibizione della Certificazione verde, pertanto, l’addetto alla verifica potrà essere il titolare della struttura oppure un suo delegato, come ad esempio un proprio dipendente nominato in maniera formale come prescritto dal suddetto art. 13, comma 3, DPCM 17 giugno 2021.

 

Green pass e privacy

La verifica del Green Pass consiste nella consultazione di dati riferiti a una persona fisica, pertanto, si è, teoricamente, in presenza di trattamento di dati personali in base alla normativa privacy nazionale ed europea.

Il comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce che l’attivitĂ  di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

In questo senso, l’applicazione governativa “VerificaC19” che consente la verifica della certificazione verde, opera in maniera tale che non vi sia la raccolta del dato.

Tale applicazione consente di verificare la validitĂ  delle certificazioni senza la necessitĂ  di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

Nel rispetto delle norme in vigore, pertanto, una volta effettuata la verifica, non deve essere operata alcuna raccolta dei dati.

Ne consegue che, in caso di eventuali controlli da parte delle autoritĂ  competenti, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste, potranno essere verificati – tra gli altri aspetti – esclusivamente i Green Pass degli utenti presenti al momento del controllo.