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I nuovi costi massimi specifici agevolabili si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata dal 16 aprile 2022
Il Decreto del 14 febbraio 2022 definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 -ter, lettera b), del decreto Rilancio (DL n. 34 del 2020).
Il provvedimento entrerà in vigore il 15 aprile 2022.
I costi si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata dal 16 aprile 2022 cioè successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
L’Allegato A al decreto sostituisce l’Allegato I del decreto 6 agosto 2020 del MiSE (Decreto requisiti tecnici ecobonus).
I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
I massimali non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.
Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’allegato A al decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA.
Il decreto (14 febbraio 2022) è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 16 marzo e nell’Allegato A riporta la tabella con i nuovi massimali.