Dopo l’entrata in vigore del Dpcm del 22 marzo 2020 per il settore Agroalimentare non cambia nulla rispetto ai Decreti precedenti.
Tuttavia consigliamo vivamente di verificare le ordinanze comunali in applicazione al Dpcm del 22 marzo poiché è facoltà dei Sindaci emettere ordinanze comunali più restrittive sui territori di competenza.
Sono consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Nello specifico:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Per le attività di ristorazione è consentita la sola consegna a domicilio