A seguito dell’emanazione del DPCM dello scorso 22 marzo, CNA ha raccolto numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali sono stati sottoposti alla Segreteria Tecnica delMinistro dello Sviluppo Economico.
Leggi il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2020
CHIARIMENTI
Questi i chiarimenti ai dubbi interpretativi, elaborati sulla base della lettura provvedimento e dell’esito del confronto con gli Uffici del Ministro:
- Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
- Art. 1 lett. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità, deve dimostrare l’esigenza lavorativa.
- Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2(Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).
- Le attività di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.
- I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.
- Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo,può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.
CHI DEVE INVIARE LA COMUNICAZIONE AL PREFETTO?
- Le imprese che possono continuare la propria attività perché il proprio codice ATECO è contemplato tra quelli dell’elenco del DPCM come da lettera a) allegato 1 NON devono inviare alcuna comunicazione al Prefetto.
Si specifica che quando c’è un codice ATECO, tutto quello che lo compone e lo declina, lo segue e viene compreso. Per eventuali controlli durante gli spostamenti, si suggerisce di portare con sé visura camerale copia del DPCM con allegati.
- Le imprese che ricadono nelle lettere d) e g) del Decreto(attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività comprese dall’allegato 1; servizi di pubblica utilità e servizi essenziali ai sensi della legge del 12 giugno 1990 .146; le attività a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un pregiudizio all’impianto stesso un pericolo di incidenti) DEVONO inviare la comunicazione al prefetto.
- Le imprese che ricadono nella lettera h) (attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale) DEVONO inviare richiesta di autorizzazione al prefetto
- Le imprese che stanno producendo o si stanno riconvertendo per la produzione di mascherine e altri dispositivi per far fronte all’emergenza COVID19(Lettera f del Decreto) non vi è alcun modulo “pre-compilato” e NON vi sarebbe alcun obbligo.
Sebbene non vi siano obblighi, vi consigliamo di inviare comunque la comunicazione alla prefettura via PEC cautelativamente. FACSIMILE
Vi invitiamo quindi a comunicare – in carta libera – la ragione sociale (e altri dati identificativi) e il codice ATECO dichiarando che, sebbene il codice ATECO della vostra impresa non faccia parte dell’elenco di attività essenziali, siete in riconversione della produzione in deroga delle mascherine (art 15 e 16 del DL 18/2020) e che l’apertura è limitata solo nella misura necessaria per la produzione delle mascherine e altri dispositivi per far fronte all’emergenza COVID19.
Leggi l’elenco completo degli ATECO considerati attività essenziali e non soggetti a sospensione
Scarica il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti
Leggi tutti gli aggiornamenti di CNA
BOLLO AUTO, ECOTASSA E TASSA SULLE CONCESSIONI
La direttiva regionale n. 2965 del 23 marzo 2020 prevede, peri soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Lombardia, per i tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate (Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni), la sospensione:
- Degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, purché vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il30 giugno 2020.
Per i 10 comuni della ex “zona rossa”, la sospensione dei versamenti decorre a partire dalle scadenze successive al 23 febbraio;
- Della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020. Tale disposizione si applica anche al concessionario Publiservizi Srl per le rateizzazioni in essere.
- Restano sospese fino al 31 maggio 2020 tutte le attività in capo al concessionario Publiservizi srl per la riscossione coattiva dei tributi regionali.
Per tutti quei contribuenti che, non avendo subito particolari danni economici a causa dell’emergenza in atto, volessero assolvere all’obbligo tributario alle scadenza previste, resta la possibilità di procedere ai pagamenti, anche online attraverso il Portale dei Pagamenti.
Questo contribuirà a garantire liquidità all’Ente e potrebbe rivelarsi particolarmente utile in questo momento per far fronte all’emergenza stessa.
Leggi tutti i dettagli