Covid- 19, le misure in vigore dal 1° gennaio 2023

Con il 1° gennaio 2023 si chiudono numerosi obblighi legati al contrasto della pandemia da COVID-19:

👷 Scadute le linee guida e Protocolli per specifici settori (Linee guida per le attività economiche e sociali, per i cantieri e per i concorsi pubblici).

🛠️ Ambienti di lavoro:  non sono stati rinnovati i protocolli condivisi Governo e Parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro può volontariamente decidere di continuare ad applicare e/o raccomandare l’adozione di alcune misure di precauzione anticontagio che sono ormai entrate nelle abitudini di tutti (es. pulizia e disinfezione delle attrezzature/superfici di frequente contatto, disinfezione delle mani, areazione dei locali, uso di mascherine chirurgiche/Ffp2 nelle situazioni di contiguità e di sovraffollamento, ecc.) per lavoratori e o i clienti.
Per le attività in cui il Covid19 è rischio specifico (attività dell’allegato XLIV del D. Lgs. 81/2008, quali ad es. servizi sanitari, laboratori, ecc.), figurando ormai il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici del Gruppo 3, va gestito come tale nella valutazione dei rischi e nel relativo DVR e vanno messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione indicate negli articoli del titolo X del D.Lgs. 81/2008.

🧪Per le persone positive ai test si applicano le seguenti modalità di isolamento

– Casi sempre asintomatici e casi che non presentano sintomi da almeno 2 giorni: termine isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico / molecolare. Per i casi sempre asintomatici, effettuando un test presso una struttura sanitaria / farmacia l’isolamento può essere interrotto anche prima dei 5 giorni;

– Soggetti immunodepressi: termine isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni, sempre a seguito di test negativo;

– Operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento termina immediatamente in seguito a test negativo;

– Cittadini provenienti dalla Cina: se sono rientrati in Italia nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi al test.

Al termine dell’isolamento è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo l’inizio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, dal primo test positivo.

I soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive applicano il regime di auto-sorveglianza, durante il quale dovranno indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto. In caso di insorgenza di sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test.

😷Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Vengono prorogate fino al 30 aprile 2023 le disposizioni previste dall’ordinanza 31/10/2022. Fino a tale data rimane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che Ffp2) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

 

Contattaci per maggiori informazioni:

Guido Cazzaniga

📞:  0303519511

✉️:  info@cnabrescia.it

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.