Emergenza Coronavirus: aggiornamento settore estetica

Home » NEWS » Emergenza Coronavirus: aggiornamento settore estetica

Nei giorni scorsi ci sono giunte alcune richieste di chiarimento rispetto alle difficoltà che le imprese del settore estetico stanno vivendo a causa della mancata sospensione dei contratti stipulati con società finanziarie.

Negli ultimi dieci anni, anche a fronte delle difficoltà ad ottenere credito dal sistema bancario, ha conosciuto un’ampia diffusione il sistema del noleggio operativo, una modalità di finanziamento stipulato con il fornitore che è convenzionato con una società finanziaria, per l’acquisto dei macchinari ad uso estetico. La durata del contratto varia, mediamente, dai 24 ai 60 mesi in base all’importo finanziato.

Il problema che in molti riferiscono è il fatto che queste società finanziarie non intendono sospendere o posticipare i pagamenti avvalendosi della circostanza che il Decreto Cura Italia non lo prevede in quanto trattasi di società private e non Istituti Bancari.

L’art. 56 del decreto Cura Italia, al comma 2, stabilisce che le imprese che non abbiano esposizioni creditizie deteriorate e che autocertificano di avere subito carenze di liquidità a causa dell’emergenza, possono beneficiare, fino al 30 settembre 2020, delle seguenti misure: a) l’impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;

b) la proroga per prestiti non rateali;

c) la sospensione delle rate e dei canoni di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing scaduti prima di tale data e il dilazionamento del piano di rimborso in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri;

è facoltà delle imprese richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.

Tali misure di sostegno valgono in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.

Le società finanziarie in oggetto rientrano, pertanto, tra i soggetti tenuti a rispettare le disposizioni richiamate a tutela dei propri creditori.

VENDITA DI PRODOTTI A DOMICILIO

A seguito della continua evoluzione normativa, del procrastinarsi delle sospensioni delle attività, nonché delle richieste di chiarimento da parte degli operatori del settore abbiamo ritenuto utile, con la task force CNA, approfondire la questione della vendita a domicilio di prodotti per l’acconciatura e l’estetica e la questione della produzione in laboratorio di prodotti per l’acconciatura e l’estetica.

Per quanto riguarda la vendita a domicilio dei prodotti, la sconsigliamo poiché le ultime normative sono stringenti e prevedono controlli molto accurati, tuttavia per chi chi volesse praticare questo metodo suggeriamo alcuni accorgimenti nel documento qui di seguito riportato, invitando sempre a seguire il  buonsenso.

LEGGI QUI

“Pigmentazione dell’areola – capezzolo”

sentenza del TAR del Lazio

Può essere eseguita esclusivamente da personale sanitario

E’ stata pubblicata la sentenza del TAR del Lazio del 28/01/2020 , che si è pronunciato  sulla richiesta di annullamento della circolare n. 14138 del 15/05/19 del Il Ministero della Salute,  che riportava alcuni chiarimenti in merito alla “pigmentazione del complesso areola-capezzolo”

La circolare in questione specificava che il “tatuaggio del complesso areola-capezzolo” rientra tra i tatuaggi con finalità medica ed è, pertanto, inserito nei Livelli essenziali di assistenza (LEA allegato 4, codice 86.02.3 “tatuaggio per pigmentazione del complesso areola –capezzolo”).

Pertanto, nella circolare si affermava che: la “pigmentazione dell’areola – capezzolo” deve essere eseguita esclusivamente da chi eserciti una professione sanitaria, in ambulatorio accreditato o autorizzato e non può in alcun modo essere eseguita in strutture non sanitarie e da personale non sanitario.

La sentenza del TAR respinge il ricorso, precisando che:

  1. Di fatto, in alcuni casi di eccellenza, il tatuaggio inerente il “complesso areola – capezzolo” viene effettuato dalle estetiste presso le unità specialistiche delle strutture ospedaliere, con risultati estremamente apprezzati sia dai medici che dalle pazienti. Tuttavia, non è questa la prassi maggiormente diffusa sull’intero territorio nazionale. La circolare in questione si è resa necessaria proprio al fine di evitare che tale intervento possa essere effettuato in qualsiasi contesto e senza garanzie per la sicurezza delle pazienti.
  2. L’estetista non può, tuttavia, effettuare prestazioni con esclusiva finalità di “carattere terapeutico”(questo in virtù dell’interpretazione letterale dell’allegato 1 del D.M. 15 ottobre 2015, n. 206 che, alla Scheda 23, esclude la dermopigmentazione su soggetti che soffrono di patologie, o sono in cura con farmaci, che alterano la normale riepitelizzazione della pelle, come, in questo caso specifico, con farmaci chemio terapici).
  3. Il particolare tipo di tatuaggio inerente il “complesso areola – capezzolo” a cui la circolare del Ministero fa riferimento costituisce un completamento del percorso chirurgico sanitario conseguente alla mastectomia e proprio per questo motivo è una prestazione di carattere terapeutico che si rivolge a pazienti oncologiche e potenzialmente immunodepresse, imponendo l’adozione di appropriate procedure e rigorosi principi di sterilità, sia per quanto riguarda gli strumenti e gli inchiostri, sia per le modalità di esecuzione del tatuaggio, e deve pertanto essere svolto in un ambiente sicuro.
  4. Essendo una prestazione di carattere terapeutico è stata inserita nei LEA e il fatto che sia stata fatta rientrare nei LEA basta a qualificare tale prestazione come “sanitaria”, eseguibile cioè, esclusivamente, da personale sanitario, in strutture sanitarie.
  5. La Circolare non vieta, invece, all’estetista la pratica della dermopigmentazione in qualsiasi parte del corpo, su soggetti sani,alla quale la categoria professionale resta abilitata ex lege 1/1990. L’estetista può, quindi, legittimamente (ex lege 1/1990) eseguire trattamenti di micropigmentazione al fine di “eliminare o attenuare gli inestetismi”, di migliorare l’immagine estetica o la copertura di cicatrici.

Info: CNA Benessere e Sanità tel. 0303519511 formazione@cnabrescia.it