Titolo
Il Presidente Conte ha firmato il nuovo DPCM con ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sull’intero territorio nazionale dal 12 al 25 marzo 2020.
Queste le nuove disposizioni previste dal decreto, in sintesi:
- Chiusura totale degli esercizi commerciali e dei servzi alla persona: bar, ristoranti, pub, parrucchieri, centri estetici, ristoranti (ferma restando la possibilità di effettuare consegne a domicilio), mense (salvo quelle in grado di offrire un’organizzazione idonea al rispetto della distanza di almeno un metro);
- Necessità di agevolare il più possibile il ricorso allo “smart working”, i congedi retribuiti per dipendenti e le ferie;
- Chiusura dei reparti aziendali considerati non indispensabili per la produzione e la necessità che le industrie e le fabbriche si dotino di protocolli adeguati a proteggere dal contagio;
- Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e delle rispettive filiere di beni e servizi;
- Verranno garantiti i servizi pubblici essenziali (trasporti, servizi bancari, assicurativi, postali) e quelli di farmacie, parafarmacie, supermercati, edicole e tabaccherie
Ho un’attività commerciale.
Posso rimanere aperto al pubblico?
Sì, se sei tra questi:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Tutte le altre attività economiche e produttive possono rimanere operative, rispettando le seguenti raccomandazioni:
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i di pendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- Assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni
- In relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 del Decreto Ministeriale dell’11 marzo (sopra riportati) si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacati;
- Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.