Emergenza Coronavirus: cosa fare per riaprire in sicurezza

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In queste settimane abbiamo ricevuto numerose richieste di chiarimento per la riapertura e l’organizzazione della ripartenza.

Di seguito cerchiamo di fare chiarezza su alcuni punti cruciali e sull’assistenza offerta da CNA.

COSA SI DEVE FARE?

Creare il Protocollo Aziendale Covid19

Si deve prevedere un documento per l’attuazione di tutte le procedure indicate nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle Parti Sociali per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, nel quale saranno documentate le misure adottate nella propria realtà aziendale.

A livello governativo è stato sottoscritto un protocollo specifico per il comparto delle costruzioni e Linee guida per il comparto dei trasporti.

CNA mette a disposizione delle imprese associate tutta la documentazione utile alla definizione dei protocolli aziendali di sicurezza, includendo, oltre al Protocollo firmato dal Governo, i Codici di Autoregolamentazione per mestiere, fino ad oggi realizzati dalla Confederazione e costantemente aggiornati.

ATTENZIONE

Cosa succede se l’azienda non ha predisposto il Protocollo?

Le imprese che riaprono l’attività sono soggette alle verifiche degli organi di controllo che chiederanno di documentare il protocollo aziendale anti-contagio e verificheranno l’effettiva applicazione delle regole contenute nel protocollo.

Nel caso in cui l’azienda sia sprovvista del documento, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività, sino al totale ripristino delle regole (e dei documenti) necessari ad esercitare l’attività in sicurezza.

Hai bisogno di aiuto?

In questa comunicazione sintetizziamo quanto contenuto nei documenti disponibili nella nostra pagina “Coronavirus”, derivanti da disposizioni di legge e regolamentari, indicazioni dei Ministeri, di Inail, dell’ISS e dell’OMS. Vi invitiamo a riservare attenzione a quanto disponibile a livello documentale per realizzare il vostro Protocollo anti-contagio personalizzato.

Nel caso fossero necessari chiarimenti, CNA resta disponibile per le imprese associate che dovranno compilare il form di richiesta disponibile cliccando il bottone qui sotto.

Vuoi chiedere a CNA la consulenza per il Protocollo Aziendale?

In caso di difficoltà oggettiva per la definizione delle misure più adatte e la redazione del documento, CNA è a disposizione con i propri tecnici per un adeguato servizio di consulenza e predisposizione dei documenti necessari.

ECCO ALCUNE INDICAZIONI

Obblighi aggiornamento del DVR (D.Lgs. 81/2008)

Per tutte le imprese, per le quali non vi è stata fino ad oggi necessità di predisporre una valutazione specifica del RISCHIO BIOLOGICO ovvero il rischio biologico non è di natura professionale e il rischio è equiparabile a quello previsto per l’intera popolazione.

Pertanto, non è necessario modificare il Documento di Valutazione dei Rischi, ma si tratta di attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste all’interno dei decreti emanati dal Governo e dal protocollo di intesa stipulato tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e Associazioni datoriali, tracciando con documenti specifici l’avvenuta adozione dei protocolli pubblicati.

Il documento “Protocollo Aziendale anti-contagio” sarà posto in appendice al Documento di valutazione dei rischi, per le imprese che applicano gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008:

Sanificazione

Consiste in tutte quelle operazioni che consentono di eliminare ogni germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.

L’azienda deve la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Non è necessario effettuare la sanificazione con aziende esterne ma è importante seguire le indicazioni circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

Nota operativa CNA per la sanificazione

Circolare n.5443 del 22.02.2020 Ministero della Salute
pag. 6 – pulizia ambienti non sanitari

Pulizia ambienti di lavoro

Per la pulizia e la sanificazione si fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e al Rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) COVID-19, n. 5/ 2020).

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente.  L’Azienda provvede ad arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia.

Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, un ruolo fondamentale può essere attribuito al lavoratore, affinché proceda alla corretta pulizia della propria postazione di lavoro al termine del turno di lavoro, secondo procedure definite e utilizzando detergenti messi a disposizione dall’azienda.

Precauzioni igieniche personali

I lavoratori sono informati in merito all’importanza dell’igiene personale, che se eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.

Dovrà essere esposto in tutti i locali igienici un pieghevole informativo contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui tutto il personale dipendente dovrà attenersi.

Trasporto e trasferimenti in ambito lavorativo

Per quanto possibile uso di auto aziendale deve prevedere la sola presenza del conducente; laddove ciò non sia possibile è necessario rispettare la distanza di almeno 1 metro con il passeggero che deve sedersi sul sedile posteriore destro. Entrambi gli occupanti devono essere fornirti di idonee mascherine o DPI.

I mezzi aziendali diversi dall’auto (es. furgoni, mezzi commerciali ecc…), in caso sia dispensabile la presenza di un passeggero (es.: squadre di installatori, elettricisti, manutentori….), questi deve occupare il posto all’estrema destra e mantenere il massimo distanziamento possibile dal conducente.

Nei mezzi commerciali, anche se il sedile sia omologato per tre persone, dovrà essere occupato al massimo dall’autista ed un passeggero.

Per i mezzi di trasporto tipo minivan, minibus, omologati per il trasporto di 7-9 persone con sedili disposti su  tre file, saranno occupati al massimo da tre persone uno per ciascuna fila (conducente e due passeggeri): i passeggeri saranno seduti in modo alternato rispetto al conducente al fine di garantire il distanziamento di almeno 1 metro.

Informativa Istituto Superiore Sanità

 

Per maggiori informazioni contatta CNA allo 0303519511 info@cnabrescia.it