Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato ha pubblicato sul portale il nuovo regolamento applicabile a partire dal 1° gennaio 2023.
Ecco una sintesi delle regole da tenere presenti.
Quali sono le Aziende obbligate al versamento al Fondo?
1.Aziende artigiane che occupano da uno a 15 dipendenti;
2.Aziende artigiane con più di 15 dipendenti;
Quanto costa il Fondo?
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti: il contributo è confermato nella misura dello 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale (¼ a carico del lavoratore)
Imprese che occupano più di 15 dipendenti: il contributo è pari allo 0,60% + 0,40% della retribuzione imponibile previdenziale (¼ della somma è a carico del lavoratore). Nel caso di utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria (ACIGS) i datori di lavoro con più di 15 dipendenti dovranno versare al Fondo il 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori (contribuzione addizionale).
Le prestazioni sono erogabili ai dipendenti delle imprese che risultino regolari con i versamenti al Fondo da gennaio 2019
Attenzione al DURC!
Con la nuova disciplina, introdotta dal Fondo a seguito della più recente riforma degli ammortizzatori sociali (Legge 234/2021), dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria è condizione indispensabile per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Va tenuto presente che, in caso di regolarizzazione di mancati versamenti, il DURC sarà rilasciato solo a fronte dell’acquisizione dei flussi “ufficiali” INPS (quindi con significativo ritardo rispetto al pagamento).
Quali sono le prestazioni garantite dal Fondo?
AIS (Assegno di Integrazione Salariale) per causali ordinarie in caso di eventi transitori non imputabili all’azienda o ai dipendenti (comprese le intemperie climatiche) o di situazioni temporanee di mercato
AIS (Assegno di Integrazione Salariale) per causali straordinarie in caso di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, con sottoscrizione di un contratto di solidarietà.
ACIGS (Assegno di Integrazione Salariale Straordinario) solo per le imprese con più di 15 dipendenti, in caso di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, con sottoscrizione di un contratto di solidarietà. I beneficiari di ACIGS sono tenuti a partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione.
Quanto eroga il Fondo e per quanto tempo?
Premesso che il dipendente beneficiario deve avere una anzianità presso l’azienda di almeno 30 giorni di effettivo impiego, il fondo eroga l’assegno di integrazione, sia ordinario che straordinario, nella misura dell’80% della retribuzione teorica mensile entro il limite di € 1.222,51 lordi.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti sono concesse 26 settimane (130 giornate lavorative) nell’arco del biennio mobile (periodo che inizia con la prima giornata di effettivo utilizzo del Fondo). Il contatore di utilizzo viene azzerato con decorrenza dal 1/1/2023.
Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, sono previsti questi ulteriori limiti: 24 mesi nel quinquennio per riorganizzazione aziendale, 12 mesi per crisi aziendale e 36 mesi nel quinquennio per contratto di solidarietà.
Come si richiede l’intervento del Fondo?
A seguito di un accordo collettivo sottoscritto dal datore di lavoro con i rappresentanti sindacali e con i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, si presenta un’istanza, sulla piattaforma digitale di FSBA, prima della data di inizio delle sospensioni (fatta eccezione per i mesi di gennaio e febbraio 2023, per i quali la scadenza unica di presentazione è il 28 febbraio).
Ogni datore di lavoro è poi tenuto a rendicontare l’effettivo utilizzo dello strumento di integrazione salariale entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui hanno avuto luogo le sospensioni.
Decorsi 90 giorni oltre il termine di rendicontazione senza invio della documentazione, la domanda di integrazione salariale sarà considerata scaduta.
E i contributi previdenziali?
La contribuzione previdenziale dei Lavoratori interessati, correlata alle ore di lavoro perse, sarà versata nelle casse di INPS direttamente da FSBA, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro in sede di rendicontazione delle assenze.
Per maggiori informazioni:
Guido Cazzaniga