Nuovi limiti e orari per l’accensione degli impianti di riscaldamento

Home » NEWS » Nuovi limiti e orari per l’accensione degli impianti di riscaldamento

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale è accorciato di 15 giorni.

È stato firmato il decreto ministeriale che stabilisce i nuovi limiti e orari per gli impianti di riscaldamento da applicare per la prossima stagione invernale (2022-2023) in base a quanto previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale pubblicato lo scorso 6 settembre.

Tali misure riguardano sia gli edifici residenziali, sia quelli adibiti ad ufficio, attività produttiva o commerciale con alcune eccezioni.

LIMITAZIONI ORARIE

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In definitiva i parametri da rispettare saranno quelli indicati nella tabella qui sotto:

ESCLUSIONI

Tali disposizioni sopra riportate non si applicano:

  • agli edifici adibiti a ospedalicliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Al di fuori dei periodi di riduzione dell’accensione, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severele autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

LIMITAZIONI DI TEMPERATURA

Si prevede altresì che, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturalei valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1°C (i valori di riferimento erano 18 gradi – con 2 di tolleranza – per le attività industriali e artigianali e 20 gradi – sempre con 2 di tolleranza – per gli altri edifici). Tale riduzione non si applica per ospedali, cliniche, casi di cura, piscine, saune, edifici adibiti ad attività industriali o artigianali e per edifici pubblici/privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

VADEMECUM ENEA

Da ultimo, si dispone che, al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto circa la riduzione di 1°C dei valori di temperatura dell’aria degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, ENEA, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, pubblica un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.

Tale vademecum sarà reso disponibile all’interno dei con domini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Per maggiori informazioni

Guido Cazzaniga

Responsabile CNA Installazione Impianti

☎️ 0303519511

📧 info@cnabrescia.it