Con la conversione in legge del DL 131/2024, entrata in vigore il 15 novembre di quest’anno, il Parlamento ha rivoluzionato, semplificandole, le regole per la gestione burocratica dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
È stato modificato il testo dell’ art. 178 del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006), sulla Responsabilità Estesa dei Produttori e l’art. 11 del D.Lgs. 49/2014 (recepimento della direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
OBBLIGHI PER LE IMPRESE
Le regole interessano tutti i distributori DI AEE, gli INSTALLATORI e i CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA.
- OBBLIGHI DI RITIRO: “uno contro uno” e “uno contro zero”
La nuova versione del 49/2014 conferma l’obbligo, per i soggetti richiamati sopra, di ritirare dal cliente l’apparecchiatura “domestica” dismessa equivalente a quella venduta e/o installata.
È stabilito poi – per i distributori con superficie di vendita superiore a 400 mq – l’obbligo di ritirare i RAEE anche in assenza dell’acquisto, da parte del cliente, di una apparecchiatura equivalente.
- OBBLIGHI DOCUMENTALI: Il percorso dei RAEE dal consumatore al trattamento e recupero.
La semplificazione, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal ciclo di questi rifiuti e dando importanza all’informazione del consumatore, ridefinisce quali sono gli obblighi di tracciabilità (documenti per il trasporto e comunicazioni da effettuare).
- 2.1 Il deposito preliminare presso la sede aziendale: obbligo di iscrizione al Comitato di Coordinamento
Ogni soggetto che ritira RAEE con il sistema dell’“uno contro uno” e “uno contro zero” può realizzare, presso la propria sede (o presso un altro luogo) un Deposito Preliminare delle apparecchiature dismesse. Il Deposito dovrà essere effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE siano protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi.
Il deposito preliminare non è soggetto ad autorizzazione, ma è stabilito che si debba “iscrivere” il luogo di deposito al Centro di Coordinamento RAEE attraverso il portale dedicato. Vedi la guida per l’iscrizione.
- 2.2 Il deposito preliminare: limiti temporali e quantitativi
Sono confermati i limiti del Deposito Preliminare: i Raee dovranno essere “allontanati” dal deposito preliminare ogni tre mesi o al raggiungimento del quantitativo di 3.500 Kg (per ogni raggruppamento). Il deposito non potrà comunque durare più di un anno.
- 2.3 Il trasporto dei RAEE: documento accompagnatorio unico
A seguito della pubblicazione della Legge 166/2024 le operazioni di ritiro presso il cliente, deposito preliminare e trasporto effettuate da tutti si soggetti obbligati (distributori, trasportatori incaricati, installatori e centri di assistenza) non sono soggette a:
- Iscrizione in cat. 3 bis Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (categoria abrogata)
- Tenuta del registro di carico e scarico rifiuti
- Compilazione dello schedario e dei documenti di trasporto di cui al DM 65/2010 (abrogato)
- Denuncia annuale MUD
Ogni trasporto di RAEE dovrà essere accompagnato solo dal “DDT Raee” predisposto dal Comitato di Coordinamento (il documento è scaricabile qui).
Il DDT Raee sarà il documento con il quale si dovranno accompagnare i Raee:
- ritirare e trasportare al Deposito Preliminare i Raee
- “allontanare” i Raee dal luogo di deposito preliminare destinandoli ai centri di raccolta (comunali o autorizzati) o agli impianti di trattamento autorizzati.
- 2.4 Il deposito preliminare: obbligo di comunicazione annuale
I titolari dei depositi preliminari (Distributori, installatori e centri di assistenza tecnica) dovranno conservare per tre anni i dati relativi al deposito preliminare e – nel caso in cui si occupino del trasporto verso i centri di raccolta o gli impianti di trattamento – li dovranno comunicare annualmente al Centro di Coordinamento Raee.
Per maggiori informazioni contatta:
Guido Cazzaniga
📞0303519511
📧guido.cazzaniga@cnabrescia.it