Trasparenza dei contributi pubblici: pubblicazione obbligatoria entro il 30 giugno

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Ricordiamo che la Legge n.124/2017, poi profondamente modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), ha introdotto l’obbligo di dare evidenza di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro, secondo il criterio di cassa.

Chi sono i soggetti interessati?

  • le società di capitali
  • le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato
  • le cooperative
  • le cooperative sociali
  • le associazioni,
  • le fondazioni e le onlus

che hanno ricevuto sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria sopra la soglia di 10.000 euro, secondo il criterio di cassa, INCASSATI nel corso del 2022anche se con data concessione anteriore al 2022.

In cosa consiste l’adempimento?

Le imprese (incluse le cooperative sociali) che redigono il bilancio CEE in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo.

Tutte le altre imprese hanno l’obbligo di dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria.

Quali informazioni bisogna pubblicare?

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • Denominazione del soggetto erogante
  • Somma incassata (per ogni singolo contributo)
  • Data di incasso
  • Causale

Dove trovo queste informazioni?

Accedendo al sito del Registro Nazionale Trasparenza Aiuti  e indicando il proprio codice fiscale nel campo C.F. Beneficiario. In questo modo, sarà possibile scaricare i dati necessari all’informativa da fornire, verificando contributi e sovvenzioni esposti erogati nell’anno interessato.

Qual è la scadenza per la pubblicazione?

La pubblicazione deve avvenire ogni anno entro il 30 giugno.

Quali sono le sanzioni?

La sanzione amministrativa pecuniaria è pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Suggeriamo di consultare il proprio commercialista in merito ai suddetti obblighi.

Non hai un sito internet su cui adempiere agli obblighi?

CNA Brescia, in quanto Associazione di Categoria, mette a disposizione delle proprie imprese associate una sezione dedicata del sito per assolvere all’obbligo sulla trasparenza.

Contattaci per maggiori informazioni: 

✉️: sviluppo@cnabrescia.it

📞: 0303519511