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La normativa emergenziale è intervenuta sin da subito anche sul tema dei “licenziamenti per causa Covid” introducendo un blocco generalizzato dei licenziamenti di natura economico-organizzativa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Tale blocco è stato inizialmente previsto nel Decreto Cura Italia per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 poi prorogato per 5 mesi dal Decreto Rilancio estendendolo pertanto fino al 17 agosto 2020.
Tale limitazione imposta ai datori di lavoro a tutela dei livelli occupazionali ha avuto come contraltare la possibilità di ricorrere a misure straordinarie di integrazione salariale per un periodo complessivo di 18 settimane nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio ed il 31 agosto.
Il DL Agosto è nuovamente intervenuto sul tema con l’art. 14: “Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.
Parallelamente lo stesso DL ha previsto ulteriori 18 settimane di integrazioni salariali legate all’emergenza COVID-19.
Approfondimenti nell’articolo:
- Le tipologie di licenziamenti
- Quando si può licenziare durante l’emergenza Covid-19
- I licenziamenti dopo il DL Agosto
- Come è strutturato il blocco dei licenziamenti per causa covid
- Le Deroghe ai licenziamenti del DL Agosto
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