Il ministero dell’interno, con la circolare PROT. 300/A/3977/20/115/28 del 5/05/2020 ha diramato alcune indicazioni operative riguardo alla corretta applicazione delle proroghe di alcuni certificati, licenze e autorizzazioni in materia di trasporti, contenute nel Regolamento UE 2020/698
La circolare chiarisce che le disposizioni previste dal Regolamento UE hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati in UE e per tutti i certificati, documenti ed autorizzazioni rilasciati da un Paese Membro.
Norme più favorevoli o più restrittive rispetto a quelle del regolamento UE, sono valide esclusivamente per i veicoli ed i conducenti del Paese che li ha adottati.
Se tali norme nazionali vengono autorizzate dalla Commissione europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, diventano valide per i veicoli ed i conducenti dello Stato che li ha adottati, anche per la circolazione negli altri stati Ue.
Alla luce di quanto detto sopra, attualmente per i veicoli immatricolati ed i documenti rilasciati in Italia, sono valide le proroghe riguardanti:
- CQC (Carta di qualificazione del conducente)
- Patente di guida
- Ispezione periodica tachigrafi
- Carta tachigrafica del conducente
- Revisioni veicoli a motore
- Licenza comunitaria
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